IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee ed, in particolare, l'articolo 13; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi; 
  Visto i regolamenti (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del  28  giugno
2007, e n. 889/2008  della  Commissione,  del  5  settembre  2008,  e
successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 gennaio 2010; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Considerato che la Conferenza permanente  per  i  rapporti  fra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  non
ha reso il parere di competenza nel previsto termine; 
  Vista la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 aprile 2010; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e  delle
finanze, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare e dello sviluppo economico; 
  
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai: 
  a) prodotti immessi sul  mercato  come  concimi  CE,  definiti  dal
regolamento (CE) n. 2003/2003; 
  b) concimi nazionali, ammendanti, correttivi e  prodotti  correlati
immessi sul mercato di seguito  definiti,  descritti  e  classificati
negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE) 
          Note alle premesse: 
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'articolo 13, della legge  7  luglio  2009,  n.  88,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161,
          S.O., cosi' recita: 
              «Art. 13. (Delega al  Governo  per  il  riordino  e  la
          revisione della disciplina in materia di fertilizzanti).  -
          1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente  legge  e  con  le
          modalita' di cui all'articolo 1, un decreto legislativo  di
          riordino  e  revisione  della  disciplina  in  materia   di
          fertilizzanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
          direttivi: 
                a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni  di
          «concime»  e  delle  sue  molteplici   specificazioni,   di
          «fabbricante» e di «immissione sul mercato», ai sensi dell'
          articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003; 
                b)   utilizzo   della   forma    delle    indicazioni
          obbligatorie come  stabilita  dall'articolo  6  del  citato
          regolamento (CE) n. 2003/2003 per  i  concimi  immessi  sul
          mercato con l'indicazione «concimi CE»; 
                c) individuazione delle misure ufficiali di controllo
          per  valutare  la  conformita'  dei   concimi,   ai   sensi
          dell'articolo 29, paragrafo  1,  del  regolamento  (CE)  n.
          2003/2003; 
                d) revisione delle sanzioni da irrogare  in  base  ai
          principi di effettivita', proporzionalita' e dissuasivita',
          ai  sensi  dell'  articolo  36  del  regolamento  (CE)   n.
          2003/2003. 
              2.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   decreto
          legislativo di cui  al  comma  1  e'  abrogato  il  decreto
          legislativo 29 aprile 2006, n. 217. 
              3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o  maggiori  oneri,  ne'  minori  entrate  a
          carico   della   finanza   pubblica.   Le   Amministrazioni
          interessate svolgono le  attivita'  previste  dal  presente
          articolo con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.». 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  2003/2003  e'   pubblicato
          nella G.U.C.E. 21 novembre 2003 n. L 304. 
              - Il regolamento (CE) n. 834/2007 e'  pubblicato  nella
          G.U.C.E. 20 luglio 2007, n. L 189. 
              - Il regolamento (CE) n. 889/2008 e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 20 luglio 2007, n. L 189. 
          Note all'art. 1: 
              - Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, si  veda  nelle
          note alle premesse.